Sicurezza e inclusione
A cura della redazione
INAIL pubblica un opuscolo in cui effettua un’analisi e fornisce indicazioni per l’uso del colore nel codice visivo dei dispositivi di comando macchine
Cosa tratta?
Dati statistici riferiscono che nella popolazione europea circa l'8% dei maschi e l'1% delle donne sono affetti da cecità parziale ai colori, comunemente detta Daltonismo. Questi valori ci suggeriscono di non trascurare tali gruppi di lavoratori e di evidenziare i contesti lavorativi in cui questi soggetti possono essere esposti a particolari rischi o, semplicemente, possano trovarsi in condizioni sfavorevoli rispetto alla condizione di normalità.
Attualmente, il daltonismo non è riconosciuto come condizione di disabilità e pertanto chi soffre di questa anomalia visiva non gode di particolari agevolazioni. Tuttavia, il Daltonismo è una condizione che preclude l'accesso ad alcuni lavori.
Le persone con anomalie della visione del colore possono incontrare difficoltà nella vita quotidianità e nel lavoro. Sono certamente svantaggiate (rispetto a quello che è considerata la normalità) quando sono richiesti compiti che richiedono la discriminazione comparativa del coloreer esempio quando il colore viene utilizzato per codificare le informazioni, come nei codici colore creati dall'uomo (es. wayfinding, leggende cartografiche, etc.) o nei codici colore presenti in natura (es. maturità della frutta, malattia, etc.). Una buona visione del colore è considerata essenziale nelle industrie elettriche, fotografiche, di stampa, per gli addetti all'agricoltura, per le forze armate, per i conducenti di trasporti e pertanto ai daltonici è spesso preclusa la possibilità di accedervi.
È indubbio che una visione del colore normale è una condizione necessaria quando il colore è informazione (ad esempio quando è un’informazione utile ad un processo produttivo). Diventa una condizione imprescindibile quando l’informazione è attinente alla sicurezza.
Il D.lgs. 81/08 prescrive che le informazioni, segnalazioni di allarme e le avvertenze di attrezzature o macchine siano ben visibili e comprensibili, è anche la Direttiva Macchine conferma tale principio richiedendo la comprensibilità del segnale come requisito di sicurezza da soddisfare.
Stabilire regole per attribuire un significato particolare ad alcune indicazioni visive, acustiche e tattili facilita il riconoscimento rapido dello stato della macchina e della posizione degli attuatori. La scelta della codifica dipende dalle attività che deve compiere il personale e dalle condizioni di servizio associate in cui queste devono essere eseguite. Il codice visivo è uno dei mezzi utilizzato per la codifica delle indicazioni (insieme o in alternativa ai codici acustici e codici tattili) e può essere espresso con colore, forma, posizione e cambiamento delle caratteristiche nel tempo (intermittenza). L’utilizzo del colore e le intermittenze sono i mezzi visivi più efficaci per attirare l’attenzione.
Ovviamente questo sottende che il colore sia facilmente identificabile e distinguibile anche dal colore di fondo e da tutti gli altri colori attribuiti, il che rende doveroso riflettere sulla riconoscibilità dello stesso da parte di operatori con anomalie cromatica.
Quando entra in vigore
Opuscolo pubblicato il 16 gennaio 2024.
Indicazioni operative
In un luogo di lavoro, l’integrazione e l’inclusione si realizzano attraverso interventi atti a garantire l’effettiva accessibilità e usabilità degli spazi, delle attrezzature e dei prodotti con cui il lavoratore deve interagire.
Il testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori specifica che la valutazione e gestione dei rischi deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Pertanto, vanno individuati anche i potenziali rischi connessi alla presenza di barriere di diversa natura che possano in qualche modo ostacolare o rendere difficile l’interazione con l’ambiente di lavoro, la postazione, l’attrezzatura di lavoro, aumentando la fatica fisica o mentale e facilitando l’infortunio.
Questo significa riconoscere la presenza non solo del “rischio” ma anche delle categorie di lavoratori più “esposti” all’interno del proprio ambiente di lavoro; ovvero comporta l’onere per il Datore di lavoro di riconoscere le varie fragilità (diversità) ed intervenire per assicurare condizioni di sicurezza per tutti. Senza inclusione non c’è sicurezza.
Scegliere ambienti, prodotti e tecnologie progettati secondo un approccio design for all agevola il Datore di Lavoro e contribuisce alla realizzazione di un ambiente sicuro per tutti: eliminando o indebolendo a monte barriere che impediscono lo svolgimento delle attività o lo rendono più difficoltoso, si riduce la necessità di uno sforzo eccessivo che può portare ad affaticamento o infortuni. Realizzare e fornire attrezzature di lavoro adeguate significa anche realizzare attrezzature in grado di ridurre o annullare la disabilità connessa alla inabile percezione del colore ovvero facilitare un lavoro in sicurezza.
Va da sé che, in assenza di obblighi di legge che possano assicurare la circolazione di macchine costruite nel rispetto delle misure discusse, resta al datore di lavoro la responsabilità di garantire la “comprensibilità del segnale” con un’adeguata informazione, formazione o addestramento come richiesto dal D.lgs. 81/08.
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