La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la nota n. 3460 del 28 febbraio 2018 (interpello n. 1/2018), ha precisato che anche il datore di lavoro che opera presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente è tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza (come, ad esempio, nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi).

D’altra parte, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente. La gestione delle emergenze, infatti, deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.