Il DLgs 151/2015 modificando l’articolo 34 del TU consente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

Restano in ogni caso escluse dalla possibilità di gestire direttamente da parte del datore di lavoro i citati compiti le fattispecie individuate dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, che prevede obbligatoriamente l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva (aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in misura maggiore di specifiche quantità, soggette all’obbligo di notifica e di rapporto ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/2008; centrali termoelettriche; impianti nucleari, impianti ed installazioni con presenza di radiazioni ionizzanti e impianti di gestione di rifiuti radioattivi; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori).