Sulla G.U.C.E. del 15/04/2003 n. L. 97/48 è stata pubblicata la direttiva 2003/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica la precedente direttiva 83/477/Cee riconoscendo maggiore sicurezza ai lavoratori che sono esposti all'amianto durante il lavoro. Tra le novità che emergono dal testo normativo meritano particolare attenzione le seguenti: - la tutela viene estesa a tutti i lavoratori compresi quelli dei settori marittimo e aereo prima esclusi; - sono escluse le attività che espongono i lavoratori all'aminato durante le fasi di estrazione, fabbricazione e lavorazione dei prodotti a base di amianto dato che il livello di esposizione è elevato e difficile da prevenire. - vengono individuate ulteriori fibre rientranti nel concetto di amianto (acrinolite; grunerite; antofillite; crisolito; crocidolite e tremolite); - il datore di lavoro che opera con l'amianto è tenuto a darne notificazione all'autorità competente italiana - i datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm/cubo, misurata in rapporto alla media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA). Se la soglia viene superata il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie di protezione e darne informazione ai lavoratori. Il datore di lavoro deve inoltre ripristinare la suddetta soglia nel più breve tempo possibile. - nelle lavorazioni come le demolizioni, la rimozione dell'amianto, la riparazione e la manutenzione, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori idonee misure di protezione da utilizzare durante le lavorazioni stesse. - e' inoltre previsto l'istituzione di un piano di lavoro predisposto prima dell'inizio dei lavori contenente tutti i dati relativi al tipo di lavorazione da effettuare. - viene infine stabilito che i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori idonea formazione al fine di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza.