Sicurezza: attività formativa in presenza per i preposti
A cura della redazione
L'INL con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall'art. 13 del D.L. 146/2021 (L. 215/2021), che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Una prima novità è contenuta nel nuovo c. 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro. Quest’ultimo, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi, entro il 30.6.2022, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il citato accordo costituisce un elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro ed è indispensabile anche per garantire ai dirigenti e ai preposti “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro…”.
Nelle more dell’adozione dell’accordo della Conferenza, l’INL chiarisce che non viene meo l’obbligo formativo a carico dei suddetti soggetti (dirigenti e preposti), i quali dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo 221/2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del c. 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (non interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021). Inoltre, i nuovi obblighi in capo a datore di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
Da ultimo, con specifico riferimento alla figura del preposto, si evidenzia che, in virtù del nuovo c. 7-ter, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
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