Sicilia: Istruzioni operative per l'attivazione dei tirocini formativi
A cura della redazione
La Sicilia, con la direttiva 25/07/2013 n. prot. 43881, ha deliberato il recepimento delle linee guida sui tirocini formativi indicate nell’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013, che ha dato attuazione all’art.1, c.34 della L. 92/2012, consentendo così l’attivazione dei medesimi tirocini in tutta la regione con modalità più flessibili rispetto alla precedente normativa.
Tra le indicazioni merita di essere evidenziata quella che sancisce l’obbligo posto a carico del soggetto promotore di inviare al Centro per l’impiego, entro i termini previsti per le comunicazioni obbligatorie, la convenzione ed il progetto formativo debitamente firmati dalle parti per la necessaria approvazione in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato.
I Centri per l’impiego provvederanno a trasmettere mensilmente in modalità telematiche i dati necessari al monitoraggio dei tirocini formativi e di orientamento, di quelli di inserimento o reinserimento al lavoro, di orientamento e/o inserimento o reinserimento al lavoro ed i tirocini estivi.
Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.
Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale, ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.
Il Tirocinio deve far riferimento al repertorio regionale dei profili professionali e formativi e l’esperienza maturata verrà annotata sul libretto formativo del cittadino dal soggetto promotore al raggiungimento di almeno il 70% della durata complessiva del percorso.
Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità.
Quest’ultima è assimilata fiscalmente al reddito di lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupato eventualmente posseduto dal tirocinante.
Se il soggetto ospitante od il soggetto promotore attivano un tirocinio violando le disposizioni stabilite dalla convenzione o dal progetto formativo, non potranno attivare tirocini per i successivi 12 mesi.
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