Si ha trasferimento d'azienda quando un'entità economica conserva la propria identità
A cura della redazione
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 11 giugno 2015 n. C-160/14, ha deciso che ai sensi dell’art.1, par. 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, si ha trasferimento d'azienda nell'ambito dei trasporti aerei quando tra le altre cose la nuova società assume la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei e nei contratti in vigore di voli charter stipulati con operatori turistici.
Altri elementi che fanno presupporre di essere in presenza di un trasferimento d’azienda sono: svolgere l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata; riassumere alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per la società liquidata e collocarli in funzioni identiche, e riceve piccole apparecchiature della società liquidata.
Nel caso esaminato dai giudici europei, una società operante nel settore del trasporto aereo non di linea (voli charter), è stata liquidata. In tale contesto, i ricorrenti nel procedimento principale sono stati oggetto di un licenziamento collettivo.
Una nuova società, che era il principale azionista di quella liquidata, ha iniziato a gestire una parte dei voli che la vecchia società si era impegnata ad effettuare. La nuova società ha effettuato inoltre un certo numero di voli charter, mercato nel quale fino a quel momento non era attiva, poiché si trattava di rotte servite in precedenza dalla società in liquidazione. A tal fine, la nuova società ha utilizzato una parte delle attrezzature che l’altra società utilizzava per le sue attività, in particolare quattro aerei. La nuova società ha altresì preso in carico il pagamento dei canoni corrispondenti ai relativi contratti di leasing e ha rilevato le apparecchiature da ufficio precedentemente possedute e utilizzate dalla società in liquidazione nei suoi locali di Lisbona e di Faro nonché altri beni materiali. Inoltre, la nuova società ha assunto alcuni ex dipendenti.
I lavoratori licenziati hanno impugnato detto licenziamento collettivo dinanzi al tribunal de trabalho de Lisboa (tribunale del lavoro di Lisbona) chiedendo la propria riassunzione nella nuova società e il pagamento di retribuzioni.
Dopo i vari gradi di giudizio si è giunti d’innanzi alla Corte di Giustizia UE che ha rilevato che per accertare la sussistenza di un trasferimento d’impresa, occorre che sia soddisfatto il criterio in base al quale la società in liquidazione deve conservare la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro.
Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Tutti questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente.
Inoltre ciò che è determinante è accertare se l’entità di cui trattasi conservi la propria identità, il che deriva in particolare dall’esistenza di un trasferimento di elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi e dal fatto che la gestione di tale entità sia effettivamente proseguita o rilevata dal nuovo datore di lavoro per le medesime attività o per attività analoghe. Orbene, queste due circostanze si sono verificate nel caso di specie.
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