Un’impresa per poter essere considerata start up ed essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, deve sviluppare, produrre o commercializzare prodotti o servizi che abbiano contemporaneamente sia il carattere innovativo che quello dell’alto valore tecnologico. Il MISE ha risposto così, con il parere del 20 maggio 2016, Prot. n. 141363, ad un quesito con il quale veniva chiesto se i citati caratteri dovessero sussistere entrambi e contemporaneamente al fine di poter considerare l’impresa una start up secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL 179/2012.

Secondo l’interpretazione letterale della citata norma i suddetti caratteri devono sussistere entrambi. Infatti quando il legislatore ha voluto utilizzare la disgiunzione “o”, lo ha espressamente previsto.

Infatti nell’art. 25, quando disciplina l’oggetto sociale che deve avere una start up, prevede che lo stesso possa essere esclusivo o prevalente, così come viene prevista l’alternatività dei prodotti e dei servizi.