La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17119 depositata il 25 agosto 2015, ha affermato che se il datore di lavoro non presenta le necessarie denunce contributive all’Inps per un lasso temporale particolarmente lungo, incorre nella sanzione di evasione contributiva e non in quella di omissione contributiva.
In particolare, si ritiene che la mancata o infedele denunzia configuri occultamento dei rapporti e delle retribuzioni (o di entrambi) e faccia presumere l'esistenza della volontà di realizzare l'occultamento allo specifico fine di non versare i contributi. Conseguentemente grava sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta, annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.
Nel caso specifico, un istituto scolastico aveva ricevuto una cartella esattoriale per aver presentato le denunce mensili con un notevole ritardo rispetto alle scadenze previste per legge. Lo stesso istituto, inoltre, aveva corrisposto le somme dovute oltre le scadenze.