Si dimette anche chi si allontana senza motivazione per diversi giorni dal luogo di lavoro
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10/10/2019 n.25583, ha ribadito il principio già espresso (sent. n. 5454/2011) secondo cui il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto di lavoro, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni.
E’ questa la conclusione a cui è giunta la Suprema Corte che ha condividendo la sentenza della Corte d’appello che aveva valorizzato, quali circostanze indicative della volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda, sia l’assenza dal lavoro ingiustificata sia il fatto che lo stesso dipendente avesse preso a lavorare presso un terzo prima del licenziamento intimato dal datore di lavoro, da qualificare quindi come un posta factum irrilevante.
Sempre secondo i giudici di legittimità, nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo i principi dell’affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro e siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale quello che si concreta in un inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere, restando incensurabile in sede di legittimità l’accertamento del giudice di merito congruamente motivato (Cass. 6604/2000).
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