L’INPS, con il messaggio 21/05/2020 n. 2101, ha semplificato ulteriormente la procedura di proroga delle CIGO già richieste prevedendo che dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione “Copia domanda”, sarà dunque sufficiente variare il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro “G” ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

Inoltre, ricorda l’INPS, i quadri “I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e “L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali “COVID-19” vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri “D” (Dati ripresa attività) e “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell’eliminazione dell’obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

Mentre il quadro “H” è obbligatorio solo per gli eventi meteo e quindi non riguarda le domande con causali “COVID-19”.

In sostanza dovranno essere compilati solamente i quadri “A” – “B” – “C” – “E” – “G”, ma, utilizzando la funzione “Copia domanda” sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti. Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

Semplificazioni sono state previste anche per la dichiarazione dei giorni fruiti.

A tal fine l’INPS fornisce un file Excel semplificato che può essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga.

La dichiarazione del fruito riguarderà solo le autorizzazioni con causali Covid-19 sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.

Più precisamente, a consuntivo della CIGO richiesta, l’azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda. In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruite inviando, come detto, il file excel: il conteggio in base al fruito, secondo le modalità di seguito descritte, potrà pertanto liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili.

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.

Per far comprendere meglio il calcolo delle settimane l’INPS propone il seguente esempio.

Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.

Infine l’INPS ricorda che è stata semplificata anche la procedura per prorogare le domande di assegno ordinario.