Si del Senato alla conversione del Decreto Fisco-lavoro
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, con 175 voti favorevoli e 13 contrari, giovedì 2 dicembre 2021, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il testo passa ora all'esame della Camera dei deputati.
Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:
- Viene prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework.
- con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo passa da 60 a 180 giorni. Tale termine vale sia per gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA sia per l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
- Viene differito dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine previsto dall’art. 31, c. 1 del D.lgs. 81/2015 secondo cui se il contratto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.
- Vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021 e relativi all'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19.
- Viene disposto che devono formare oggetto delle comunicazioni obbligatorie anche i rapporti di lavoro occasionale.
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