Nella seduta di giovedì 7 febbraio 2019, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, già approvato dal Senato della Repubblica.

Tra le disposizioni introdotte dal Senato meritano di essere evidenziate le seguenti:

Definizione agevolata - l’art. 1-bis, commi 1 e 2 riguarda le definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui agli articoli 3 (cd.“rottamazione-ter) e articolo 5 del decreto legge n. 119/2018 nonché la disciplina cd.“saldo e stralcio” di cui all’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge n. 145/2018 (legge dibilancio 2019).

In particolare si ammettono alla definizione agevolata cd. “rottamazione-ter” alcuni soggetti precedentemente esclusi. Si tratta dei contribuenti che avevano in precedenza aderito alla cd. “rottamazione-bis” e che alla data del 7 dicembre 2018 non avevano effettuato l’integrale versamento dovuto. Ai fini della nuova definizione, i soggetti interessati effettuano il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero mediante dilazione nel numero massimo di dieci rate consecutive (la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019, le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Inoltre si interviene sulla disciplina del cd. “saldo e stralcio” introdotta dalla legge di bilancio 2019 stabilendo che, i soggetti con debiti riammessi nella rottamazione-ter di cui all’art. 3, co. 23, decreto legge n. 119/2018 in possesso dei requisiti richiesti, possono aderire alla definizione “saldo e stralcio” mediante versamento in nove rate con scadenza dal 30 novembre 2019 al 30 novembre 2021 (la prima rata è pari al 30 per cento del debito e le restanti sono di pari importo)

Le disposizioni modificano anche i termini per i versamenti delle rate con scadenza dal 2020 in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea. In particolare, alle due scadenze annue fissate (31 luglio e 30 novembre di ciascun anno) sono aggiunte ulteriori due scadenze (28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno).

Flat tax - L’art.1-bis, comma 3 invece interviene sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti con volume d’affari non superiori a 65.000 euro annui (cd. “flat tax”), riducendo l’ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente. In particolare, viene precisato che l’attuale esclusione riferita alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” non trova applicazione per le attività con nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. In tale ipotesi, pertanto, i soggetti interessati potranno applicare il regime forfetario agevolato (flat tax).

Denuncia aziendale datori di lavoro agricoli - Si prevede che i dati della denuncia aziendale da parte dei datori di lavoro agricolo ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali possano essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

Si ricorda che il Decreto Legge iniziale già prevedeva l’abrogazione, ed è stata confermata anche nel DDL di conversione, dell’articolo 15 del D. Lgs. 151/2015, sopprimendo così la previsione che il Libro unico del lavoro potesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro. La norma abrogata inoltre demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel suddetto Libro unico.