L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 116 del 23/04/2019, ha ribadito che se un contribuente svolge sia attività di lavoro autonomo sia attività di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro, può fruire del regime forfetario, purchè nel periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro permanga senza subire alcuna modifica sostanziale.

Nel quesito sottoposto alla valutazione dell’Agenzia delle entrate, un medico chirurgo, oltre a svolgere la propria attività professionale nei confronti dell’ASL, dalla quale percepisce un compenso qualificabile come reddito da lavoro autonomo, esercita l’attività anche di continuità assistenziale, ossia l’ex guardia medica, per la quale percepisce invece un reddito di lavoro dipendente.

L’istante ha chiesto all’Agenzia se trovano applicazione le cause ostative alla fruizione del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019.

L’Agenzia delle entrate, richiamando le indicazioni già fornite in materia con la circolare 9/E del 2019, precisa che la causa ostativa troverà applicazione solo qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario.

In questo caso il contribuente uscirà dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il citato mutamento sostanziale.