Si applica la reintegra se il fatto è irrilevante sul piano disciplinare
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18418 del 20 settembre 2016, è tornata ad esprimersi in merito all’applicazione della reintegra di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970, nel testo modificato dalla L. n. 92/2012, per l’ipotesi di licenziamento di cui sia accertata l’illegittimità.
Secondo la Suprema Corte, l’ipotesi del fatto insussistente comprende anche quella del fatto che, seppure sussistente, non ha carattere di illiceità, cosicché anche in tale ipotesi deve applicarsi la tutela reintegratoria. In sostanza, la reintegrazione non può essere esclusa per il solo fatto che il comportamento contestato si è effettivamente realizzato, in quanto è necessario verificare che lo stesso fatto non sia privo del carattere di illiceità. Diversamente, un giudizio sulla minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implica un giudizio di proporzionalità che porta ad escludere la tutela reale.
Nel caso concreto, il licenziamento era stato motivato dalla circostanza che il lavoratore aveva tenuto un comportamento maleducato con il personale che lui stesso aveva il compito di formare e aveva, inoltre, rifiutato di rinegoziare il superminimo con l’impresa, contestando a quest’ultima di essere stato demansionato. La Corte ha ritenuto che tali addebiti, pur provati dal datore, erano privi di rilievo disciplinare e non sanzionabili.
La sentenza conclude che non può essere relegato a una valutazione di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità. Diversamente, sarebbe sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile.
Deve ritenersi che i principi affermati dalla sentenza in esame, che confermano l’orientamento in materia (si vedano le precedenti sentenze, della stessa Corte, n. 20540/2015 e n. 23669/2014), abbiano effetti anche sull’interpretazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 23/2015 (c.d. tutele crescenti), ai sensi del quale si ha la reintegrazione in servizio quando viene dimostrata «l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento».
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