Ampliato l’ambito di intervento delle cooperative sociali
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 2491 del 22 febbraio 2018, ha fornito alcune risposte a quesiti su tematiche generali o questioni operative relative alle cooperative sociali e agli enti del Terzo Settore che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.lgs. n. 112/2017.
La nota ha chiarito che è applicabile a tutte le cooperative sociali l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. In attesa della redazione delle linee guida da parte del Ministero, tuttavia, la redazione, il deposito e la pubblicazione hanno carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.
Il Ministero ha poi spiegato che, a seguito delle novità introdotte dall’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, ai tradizionali ambiti di intervento delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti:
- interventi e servizi sociali ex art. 1, commi 1 e 2 della L. n. 238/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto alla povertà educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2.
Inoltre, rimane ferma per le cooperative sociali la possibilità di svolgere le ulteriori attività di carattere generale previste dall’ordinamento, quali l’agricoltura sociale e le attività volte alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Da ultimo, il documento specifica che non è applicabile alle cooperative sociali l’obbligo di nominare uno o più sindaci all’atto della costituzione dell’ente (come disposto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017).
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