Si alla reciprocità tra Casse edili e Edilcassa Sicilia ai fini delle prestazioni per anzianità professionale edile
A cura della redazione

La CNCE sul proprio sito internet ha ricordato che il 28 luglio u.s. è stato approvato il regolamento attuativo della disciplina della reciprocità tra le Casse edili e la Edilcassa Sicilia secondo cui il diritto alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria matura cumulando le ore registrate presso le Casse edili e la Edilcassa Sicilia nel biennio 1° ottobre 2009 – 30 settembre 2010.
Più precisamente agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero di erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Edilcassa Sicilia, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o nell’Edilcassa Sicilia, nella misura del 100%.
La prestazione per anzianità professionale è a carico della Cassa edile o dell’Edilcassa Sicilia cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito, a meno che nel secondo anno del biennio di riferimento lo stesso dipendente non abbia ore di lavoro sia presso una Cassa edile che presso la Edilcassa Sicilia. In quest’ultimo caso la prestazione è ripartita tra i due enti che provvedono ad erogare l’importo di competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione.
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