Si alla fiducia sulla Legge di conversione del DL Jobs Act
A cura della redazione
La Camera dei Deputati, sul proprio sito internet, ha reso noto che con 344 voti favorevoli e 184 contrari, è stata votata la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo della Commissione riguardante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.
La Camera dei Deputati ha sintetizzato le modifiche apportate dalla Commissione al DL 34/204 che di seguito riepiloghiamo.
In merito al contratto a termine, viene chiarito che il tetto legale del 20% va riferito ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro (e non, genericamente, all’ “organico complessivo”) e che il conteggio va riferito a quelli in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Inoltre viene precisato che il tetto legale del 20% riguarda solo i contratti a tempo determinato (e non anche i rapporti a termine relativi a lavoratori di cui il medesimo datore di lavoro si avvalga nell’ambito di un rapporto di somministrazione). Sempre relativamente al contratto a termine si stabilisce che il superamento del tetto legale del 20% viene sanzionato prevedendo che i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato sin dalla loro costituzione.
Le modifiche al DL 34/2014 prevedono anche l’introduzione di una disciplina transitoria al fine di precisare che: il tetto legale del 20% (con la relativa sanzione) non si applica ai rapporti di lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva; nei settori privi di una disciplina contrattuale, per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre il tetto legale del 20%, l’obbligo di adeguamento scatta dal 1° gennaio 2015 e fin quando il datore di lavori non rientri al di sotto di tale limite non può comunque stipulare nuovi contratti a tempo determinato.
Si riducono da otto a cinque il numero massimo di proroghe ammesse, specificando che esso costituisce il limite massimo complessivo nei 36 mesi anche in presenza di rinnovi contrattuali (rinnovi che, si ricorda, la normativa vigente consente entro la durata complessiva massima di 36 mesi, a condizione che abbiano ad oggetto le medesime mansioni del primo contratto a termine).
Viene ampliato e rafforzato il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine.
Novità si hanno anche in merito al diritto di precedenza. In particolare si prevede che:
- ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità;
- il diritto di precedenza valga non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
In merito all’apprendistato invece è stato reintrodotto l’obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale, sebbene in forma semplificata. Il piano formativo è inserito, in forma sintetica, all’interno del contratto di apprendistato, e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Ferma restando la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro, è stato reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di stabilizzazione (ossia di assumere con contratto a tempo indeterminato) di una quota di apprendisti ai fini di ulteriori assunzioni in apprendistato. L’obbligo di stabilizzazione riguarda i soli datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti e la quota minima di apprendisti da stabilizzare è del 20%.
E’ stato specificato che la retribuzione dell’apprendista (nell’apprendistato di primo livello), fissata al 35% per le ore di formazione, debba intendersi come limite minimo (quindi derogabile in melius dal datore di lavoro)
L’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale (on the job) con la formazione pubblica (obbligo escluso dal testo originario del decreto legge, che configurava una mera facoltà in capo al datore di lavoro) è stato reintrodotto a condizione che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale termine il datore del lavoro non è più tenuto ad avvalersi della formazione pubblica.
Si prevede che nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016 (previsto dall’articolo 8-bis, comma 2, del DL n.104/2013), la stipulazione di contratti di apprendistato possa avvenire anche in deroga al limite di 17 anni di età previsto dalla normativa vigente.
In merito al DURC è stato previsto che nell’emanazione del decreto ministeriale attuativo il Ministero del lavoro debba sentire (oltre a INPS e INAIL) anche la Commissione nazionale paritetica delle Casse edili e che all’aggiornamento del decreto medesimo si possa procedere in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità (non necessariamente, quindi, a cadenza annuale).
Infine relativamente ai contratti di solidarietà viene fissata al 35 % la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di lavoro superiori al 30%).
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