Si alla cessione d'azienda anche in caso di procedura concorsuale
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6/05/2009 n.10400, ha deciso che il curatore o il liquidatore, in caso di procedura concorsuale, può cedere l'azienda anche se non vi è stato l'esercizio provvisorio dell'impresa, con la conseguenza che tutto il personale passa alle dipendenze del cessionario.
La Suprema Corte in particolare ha precisato che deve essere disattesa la tesi in diritto secondo cui, a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale, ove l'attività imprenditoriale non sia continuata, non può configurarsi cessione di azienda, ma solo di singoli beni. Infatti l'art. 2119 c.c. nel segno della spersonalizzazione dell'azienda, stabilisce che il fallimento dell'imprenditore oppure la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa non costituisce giusta causa di risoluzione dei rapporti di lavoro. E' vero che il datore di lavoro non può essere considerato il curatore o il liquidatore e neppure può esserlo il titolare dell'azienda privato dell'amministrazione dei beni, ma il sistema normativo è chiaramente nel senso che i rapporti dl lavoro continuano con l'azienda in quanto tale.
Pertanto anche quando l'amministrazione della procedura concorsuale non opti per l'esercizio provvisorio dell'impresa, può ben permanere il bene giuridico azienda, inteso come il complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio di un'impresa, poiché la mera cessazione dell'attività per un periodo più o meno lungo, non implica di per se il venire meno dell'organizzazione aziendale; e appunto, il trasferimento dell'azienda, attuato nell'ambito della procedura concorsuale, ne evita la cessazione e quindi la disgregazione del patrimonio aziendale.
Diverso invece il caso in cui il trasferimento dell'azienda insolvente comporti l'applicazione dell'art. 2112 c.c. che sancisce imperativamente, al primo comma, la continuità dei rapporti di lavoro in corso con l'azienda ceduta.
Secondo i giuridici di legittimità, alla risposta affermativa non osta il fatto che si sia in presenza di un trasferimento coattivo, poiché la fattispecie trasferimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale, assumendo esclusivo rilievo non il mezzo giuridico in concreto impiegato, ma soltanto che il nuovo imprenditore diventi titolare del complesso organizzato di beni nel suo nucleo essenziale.
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