La Corte di Cassazione, con la sentenza 29/07/2014 n.17180, ha deciso che anche se il lavoratore e il datore di lavoro si accordano per rinunciare alla reintegra disposta dal giudice di merito che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, l’azienda è tenuta comunque a versare i contributi all’INPS sulle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento fino alla transazione.

In sostanza il credito contributivo vantato dall’Istituto previdenziale si basa sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e trova la sua base imponibile nella retribuzione dovuta dal datore di lavoro e non in quella corrisposta effettivamente al lavoratore.

Infatti nell’art. 12 della L. 153/1969 l’espressione letterale usata per indicare la retribuzione imponibile “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro” deve essere intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’INPS sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato a tali diritti. 

I giudici di legittimità hanno poi evidenziato che in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il rapporto di lavoro prosegue anche senza l’effettiva prestazione lavorativa, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione, eventualmente intervenuta dopo la sentenza di reintegra, che pone fine al rapporto di lavoro. Ne consegue che in quest’ultimo caso il datore di lavoro resta obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata in sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.

In conclusione è chiaro che con l’ordine di reintegra il rapporto di lavoro non viene giuridicamente meno persistendo comunque ex lege l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra o del diverso momento di cessazione del rapporto di lavoro, come in caso di transazione.