Sì al riscatto anche dopo la prescrizione
A cura della redazione

Al lavoratore assicurato e ai propri superstiti spetta in via esclusiva il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e caduti in prescrizione. Così si è espresso l’Inps con la circolare del 24 febbraio 2025 n. 48 in attuazione di quanto disposto dall’art. 30 della legge 20372024 ossia da cosiddetto Collegato lavoro.La circolare dell’Inps mette in evidenza l’aspetto di reale novità dell’intervento legislativo basato sul fatto che con la nuova disposizione, si attribuisce il diritto alla costituzione della rendita vitalizia al lavoratore assicurato, in via esclusiva e non più solo sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Cioè quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto previdenziale né dal datore di lavoro né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.Vediamo di ricostruire in breve come attivare questo strumento di ricostituzione onerosa di periodi scoperti dal punto di vista contributivo.Il diritto alla costituzione della rendita può essere fatto valere dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps). Tale diritto è in capo al datore di lavoro che non ha pagato o in via sostitutiva del lavoratore.Quindi, dopo dieci da quando dovevano essere versati i contributi, scatta il diritto alla costituzione della rendita nei termini indicati. E questo diritto si prescrive a sua volta in dieci anni.Una volta trascorsi i citati termini prescrizionali (in generale venti anni se non sono intervenute interruzioni alla prescrizione), la nuova disposizione consente al lavoratore di poter valorizzare il suo diritto a vedersi riconoscere previdenzialmente i periodi scoperti, ovviamente pagando il relativo onere. E tale diritto è a sua volta imprescrittibile ed esercitabile in qualsiasi tempo.Rispetto alle domande e alle situazioni pendenti congelate dall’Inps nel corso dei precedenti mesi, la circolare 48/2024, partendo da quelle ipotesi in cui si è prescritto il diritto sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore in posizione sostitutiva, distingue:- se la domanda di costituzione di rendita diretta è stata presentata dal lavoratore prima dell’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d’ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;- se l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.
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