Si al permesso per attesa occupazione anche quando il reddito del datore di lavoro è insufficiente per l'assunzione
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 12/03/2014 n. prot. 1748, ha precisato che lo straniero nei cui confronti era stata avviata la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex DLgs 109/2012, ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche quando la domanda è stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, tra cui essere in possesso di un reddito insufficiente per dar corso all’assunzione.
Rimane in ogni caso fondamentale che per ottenere il rilascio del citato titolo di soggiorno, deve risultare che effettivamente il datore di lavoro ha versato sia la quota forfetaria di € 1.000 che le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari almeno a sei mesi. Invece, lo straniero deve presentare la valida prova che dimostri la sua presenza nel territorio italiano almeno dal 31/12/2011.
Tra le cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, per le quali sia la Questura sia la DTL possono esprimere un parere negativo, oltre a non essere in possesso di reddito insufficiente per l’assunzione dello straniero, si segnalano le seguenti:
- il datore di lavoro è cittadino extracomunitario ma non è in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
- il datore di lavoro ha precedenti penali, derivanti da condanne (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
- il datore di lavoro risulta iscritto nella "black list" delle autorità perché in passato aveva avviato procedure di emersione oppure aveva avanzato una richiesta di assunzione di cittadini stranieri residenti dall’estero ma successivamente non aveva proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno oppure alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).
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