Sgravi contributivi e cessazione del rapporto di lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 37 del 15 ottobre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha chiesto se è possibile accedere ai predetti sgravi anche nel caso in cui l’impresa proceda a nuove assunzioni ed in precedenza abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o abbia cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova da parte del dipendente.
Al riguardo, il Ministero ha precisato che è possibile concedere le agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 ai datori di lavoro che procedano alle relative assunzioni di personale una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro (v. INPS mess. n. 20607 del 30 maggio 2005).
Lo stesso Ministero ha aggiunto che Il licenziamento per giusta causa, così come il recesso per mancato superamento del periodo di prova, trovando fondamento (se legittimamente esercitati), nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro, non rispondono ai requisiti richiesti ai fini dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 8, comma 9 della L. 407/1990, né sembrano sussistere margini per una diversa interpretazione del suddetto articolato normativo. Pertanto, secondo il Ministero, il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.