SFL: prime indicazioni operative
A cura della redazione
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 77 del 29 agosto 2023, con cui ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023).
Si ricorda che il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.
Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.
La circolare precisa i requisiti per l’accesso alla misura, la sua decorrenza e gli obblighi del beneficiario.
Ulteriori chiarimenti di rilievo riguardano la compatibilità di altre offerte di lavoro con il SFL, nonché le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.
Il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e il relativo credito è impignorabile in quanto si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.
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