L’INPS, con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla L. n. 199/2024 (di conversione del D.L. n. 160/2024), in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

Si ricorda che la disposizione richiamata ha esteso la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito prevista per il settore moda, nonché la durata complessiva del trattamento.

Destinatari

Quanto ai destinatari, la circolare ricorda che il trattamento in esame è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici settimane fino al 31/01/2025, ai dipendenti da datori di lavoro classificati dall’Istituto nei settori Industria o Artigianato, che abbiano una forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente e che siano operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario, della pelletteria e, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, alle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al D.L. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale con codice ATECO 25.62.00 (si veda l’allegato 1  alla circolare).

Tali soggetti devono aver già raggiunto, alla data di trasmissione della domanda, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12 del D. Lgs. n. 148/2015 e dal Regolamento del FSBA.

L’integrazione è riconosciuta nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali e non è dovuto il contributo addizionale.

I periodi autorizzati ai sensi delle disposizioni in esame sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla misura devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31/12/2024, possono fruire dell’intero periodo massimo di 12 settimane, non dovendo ripresentare la domanda.

I datori di lavoro appartenenti ai nuovi settori inclusi a cui è stato esteso il trattamento, possono accedere solo per sospensioni o riduzioni dell’attività a partire dal 28/12/2024 fino al 31/01/2025, presentando la domanda dal 07/02/2025 al 22/02/2024, utilizzando la causale “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024”.

Le modalità operative sono quelle già riportate dall’INPS nel paragrafo 2 della circolare n. 99/2024.

Resta fermo che il trattamento è anticipato dai datori di lavoro e successivamente recuperato in sede di conguaglio. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, è possibile richiedere il pagamento diretto dell’INPS.

Ai fini della compilazione dell’Uniemens rimangono applicabile le istruzioni precedentemente fornite dalla circolare n. 99/2024 (paragrafo 6.1 e paragrafo 7). Pertanto, il codice evento da utilizzare è “ISU” e il codice per il conguaglio è “L907”.