L’INPS, con la circolare 11/02/2016 n.28, ha fornito le indicazioni operative e i chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare, istituito con il Decreto Interministeriale 8/06/2015 n. 90401 (G.U. n. 189/2015) allo scopo di assicurare nei confronti del personale delle imprese del settore marittimo (imprese di trasporto marittimo e imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali, previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Destinatari dei suddetti interventi a tutela del reddito del Fondo sono, nello specifico, i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.

Più precisamente le imprese interessate sono quelle inquadrate con il c.s.c. 1.15.02. L’INPS evidenzia, a tal proposito, che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di cui si tratta anche le posizioni contraddistinte dal csc 1.15.02 cui è stato attribuito il c.a. 2N avente come significato “Impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413”.

Dall’ambito di applicazione sono escluse le imprese del settore del pilotaggio marittimo contraddistinte dal c.s.c. 1.15.02 e c.a. 1B, 1C, 8F e 7P. Sono, inoltre, escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà in quanto appartenenti a gruppi societari (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato).

Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione è stato limitato alle aziende con media occupazionale superiore a quindici dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ambito di applicazione è esteso anche alle aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, come risulta dall’accordo integrativo sottoscritto in data 30 novembre 2015 dalle parti istitutive. Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la partecipazione al fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (articolo 3, comma 7, della legge n. 92/2012, ora articolo 26, comma 4, del d.lgs n. 148/2015).

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. 

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015.

In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

L’INPS ricorda che le imprese armatoriali possono presentare le istanza al Fondo per l’erogazione delle prestazioni solo dopo aver espletato la procedura di consultazione sindacale. 

Nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, riconducibili ad una delle causali di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi di cui all’ articolo 26, L. n. 41/1986, che rimane nella disponibilità del Fondo.

E’ previsto, altresì, l’accredito della contribuzione correlata, nel caso in cui venga erogata la prestazione di cui si tratta, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Detta contribuzione correlata è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Le istruzioni operative, in ordine alle prestazioni di cui sopra, verranno fornite dall’INPS con separata circolare.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi: a) Contributo ordinario; b) Contributo addizionale.

La circolare evidenzia che, per i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati), in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni in Legge n. 398/1987, non sussiste l’obbligo di finanziamento nei confronti del Fondo di solidarietà.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 24 marzo 2014 (data di sottoscrizione dell’accordo di costituzione del Fondo) al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 maggio p.v..