L’INPS, con la circolare n. 84 del 28 giugno 2018, ha chiarito la disciplina, i criteri e le modalità di accesso relativi alla contribuzione correlata erogata, in presenza di contratti solidarietà espansiva, dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Il Fondo è stato istituito presso l’INPS con decreto interministeriale 83483/2014, con lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di 15 dipendenti.

L’art. 10, comma 6, del suddetto decreto prevede che, nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di 48 mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa.

Il regolamento del Fondo del credito prevede, in aggiunta alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) e a quelle straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo), un’ulteriore tipologia di prestazione, denominata, appunto, contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.