L’INPS, con il messaggio n. 10359 del 9 maggio 2011, ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione o proroga del trattamento di mobilità e del trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore avicolo (MinLav., nota n. 14/5988 del 21.4.2011).
Per ciò che concerne il trattamento di mobilità, sono ribadite le istruzioni già fornite, integrate ed aggiornate con i criteri previsti per l’erogazione del trattamento in questione per l’anno 2011.
I lavoratori a tempo determinato che hanno diritto alla concessione o proroga del trattamento di mobilità per l’anno 2011, limitatamente ai periodi di mancata chiamata al lavoro, facendo riferimento al corrispondente periodo di occupazione dell’anno precedente, sono i braccianti agricoli, avventizi e stagionali che abbiano prestato attività nel settore avicolo nell’anno precedente, esclusi gli extracomunitari di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998.
Ciascun lavoratore deve compilare l’apposita dichiarazione autocertificativa (v. fac-simile allegato).
Si ricorda, inoltre, che ai percettori dell’indennità di mobilità spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.
Per ciò che concerne i trattamenti di integrazione salariale in deroga, gli stessi saranno prorogati fino al 31.12.2011, nei limiti delle risorse residue.
L’integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall’INPS, con accredito sul conto corrente del lavoratore o tramite bonifico presso ufficio postale.
Il codice di intervento da utilizzare per le concessioni di CIGS in deroga alla vigente normativa è il "699".
Le domande dovranno essere compilate sul modello SR100 (mod. IG15/Deroga) corredate dai modelli SR41 (mod. IG 15 Str Aut).
Le aziende, i cui lavoratori sono destinatari di CIGS in deroga e che non rientrano nelle previsioni della L. n. 223/91 (come tali, escluse dall´obbligo del versamento del contributo dello 0,90%), devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga.
Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l´azienda destinataria di trattamento CIGS in deroga sia sottoposta a procedura concorsuale (art. 8 bis della L. n. 160/88).