Il 24 febbraio 2021, tra l’ANIA e le Organizzazioni sindacali nazionali sono state definite le linee guida per l’attivazione e la gestione dello smart working a favore dei dipendenti delle aziende operanti nel settore assicurativo.

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria a seguito della proposta aziendale e previa sottoscrizione dell’accordo individuale.

Dovranno avere accesso facilitato al lavoro agile i dipendenti che hanno situazioni familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili, i lavoratori aventi residenza/domicilio molto distante dalla sede di lavoro, dando priorità alle eventuali richieste di Lavoro Agile da parte di: genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni e genitori con a carico figli affetti da disabilità.

Per i lavoratori in condizioni di disabilità le Imprese si attiveranno per ricercare le più idonee soluzioni.

Per i lavoratori addetti ai contact-center/centrali operative e per coloro che effettuano la prestazione lavorativa mediante turnazioni, il lavoro in modalità agile dovrà essere compatibile, anche per quanto attiene alla normativa sull’orario di lavoro, sia con le peculiarità proprie di tali attività sia con la disciplina prevista dal CCNL ANIA, dai CIA e/o accordi aziendali e/o di Gruppo tempo per tempo vigenti.

Il luogo di svolgimento della prestazione potrà essere la residenza, domicilio o anche altro luogo autonomamente scelto dal lavoratore, purché risponda a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.

Nelle giornate di Lavoro Agile la prestazione lavorativa potrà essere collocata in fasce lavorative stabilite dagli accordi aziendali, nel rispetto del work life balance, e sempre nel limite dell’orario di lavoro giornaliero e/o settimanale previsto dal contratto collettivo.

Al di fuori dell’orario di lavoro giornaliero e nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Il suddetto diritto alla disconnessione potrà essere declinato a livello aziendale per rispondere a specifiche esigenze, nel rispetto della legislazione di riferimento.

Non è contemplato lo svolgimento di lavoro straordinario e/o supplementare, salvi casi eccezionali e con il consenso dell’interessato.

L’eventuale utilizzo di strumenti propri del lavoratore può avvenire solo con il consenso dell’interessato.

In sede aziendale potrà essere convenuta l’introduzione di misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro a distanza del lavoratore.