Servizio civile: le nuove disposizioni sul riscatto
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio n. 14174 del 23 giugno 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 185/2208, conv. da L. n. 2/2009, sulla facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1° gennaio 2009.
In particolare, in base alla nuova normativa, per i soggetti iscritti al FPLD e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su richiesta dell'assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile. Cessa, quindi, dall'1.1.2009, a carico del suddetto Fondo qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.
I volontari avviati al servizio prima di tale data conservano, invece, il trattamento previdenziale precedente (sono iscrivibili alla Gestione Separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile).
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell'assicurato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
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