L’INPS, con il messaggio 10/07/2018 n.2791, torna sull’istituto della QUIR, la cui fase sperimentale è scaduta il 30 giugno u.s. e non è stata prorogata, per precisare che a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.

Tuttavia, i datori di lavoro che hanno avuto accesso al finanziamento della QUIR dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> - che contiene le informazioni riferite alla QUIR liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.

Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati, in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione, dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore della QUIR, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari.

In particolare i datori di lavoro torneranno ad accantonare il TFR in azienda oppure a versare lo stesso al Fondo di tesoreria o alla forma pensionistica complementare di destinazione.