La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19922 del 5 ottobre 2016, è tornata a pronunciarsi in materia di controlli a distanza, ante Jobs Act, con particolare riferimento all’uso del gps installato sulle vetture dei dipendenti.

Nel caso specifico, un’azienda operante nel campo della vigilanza aveva installato sulle vetture dei lavoratori, a seguito di autorizzazione sindacale, sia il gps sia un software che, in sostituzione del consueto bigliettino utilizzato dai vigilantes, consentiva di verificare il corretto adempimento dell’impresa nei confronti dei clienti. Tali sistemi, per espressa previsione in sede sindacale, non dovevano portare a controlli a distanza nei confronti dei dipendenti. La stessa azienda, tuttavia, proprio incrociando i dati del gps e del software, aveva licenziato un lavoratore che aveva registrato come effettuate alcune ispezioni che in realtà non aveva compiuto, in quanto dal gps risultava che la vettura era altrove.

La Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento, sottolineando come il gps fosse stato installato ex ante ben prima che si potessero avere sospetti sulla condotta del lavoratore e che pertanto non si trattava di un controllo difensivo, ovvero volto ad accertare l'illiceità del comportamento del dipendente e a tutelare il patrimonio e l'immagine aziendale. In ogni caso, anche nell’ipotesi sostenuta dal datore che si fosse trattato di un controllo a carattere difensivo, avrebbero dovuto trovare applicazione le garanzie di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970. Il controllo difensivo potrebbe dirsi legittimo solo ove sia posto in essere per evitare una specifica condotta lesiva di beni estranei al rapporto di lavoro e non un generico danno per il datore, derivante dal negligente adempimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti, che costituisce un naturale rischio d' impresa.