Senza flussi le conversioni degli extraUE stagionali
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Portale Servizi, il 7 gennaio 2025 ha pubblicato una Nota con la quale ha ricordato che dal 1 gennaio u.s. , come previsto dal D.lgs. 145/2024, le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day che devono essere rispettati per l’invio delle istanze di nulla osta volte ad ottenere una quota d’ingresso.
Più precisamente si tratta delle domande da presentare con i modelli: VB (per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato), LS, LS1 e LS2 (per la conversione da permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Paese UE in lavoro subordinato, domestico o autonomo).
Riguardo al lavoratore stagionale, si precisa che il cittadino straniero che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato senza dover rispettare i click day.
Infatti, il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la conseguenza che possono essere richieste senza alcun limite numerico e in qualunque momento dell’anno.
La nota ministeriale rimanda per le istruzioni operative per la compilazione della domanda VB all’apposito manuale, dove viene previsto che all’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
- Attestazione della regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;
- Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);
- Permesso di Soggiorno in corso di validità del richiedente;
- Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;
- Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999)
- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);
- Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest'ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
- Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art. 30
-bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l’impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;
- Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;
- Documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.
Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all’accoglimento dell’istanza.
Si ricorda che lo stesso DL 145/2024 ha posto al di fuori delle quote anche l’accesso al lavoro in Italia dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. Come evidenziato sul portale governativo integrazionemigranti.gov.it, in questo caso, il datore di lavoro può chiedere direttamente il nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato dello straniero. Resta comunque ferma la possibilità del diretto interessato di presentare domanda per esercitare lavoro autonomo.
La Nota ricorda anche che la compilazione e l’invio delle domande per la conversione potranno essere effettuate tramite il Portale del Ministero dell’interno, accedendo con SPID o CIE dalla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e individuando il modello di interesse.
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