L’INPS, con il messaggio 10/11/2017 n.4477, in merito alla fruizione dell’assegno di natalità, ha ricordato che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda presentata nell’anno 2016 e in alcuni casi nel 2015.

Come è noto, a partire dall’anno 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014 e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.

Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.

Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.

Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.

All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

L’Istituto previdenziale coglie l’occasione per ribadire anche che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate.  Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2018.