La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19591/2024) ha rigettato il ricorso presentato dall'INPS contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, che aveva accolto la domanda di un lavoratore per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) tramite il Fondo di Garanzia.

La vicenda giudiziaria, che ha coinvolto l'INPS, trae origine da una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Salerno. Il lavoratore aveva richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia, previsto dalla legge n. 297 del 1982, dopo aver ottenuto una sentenza di condanna esecutiva per il TFR nei confronti dell'azienda in liquidazione, risultata incapiente a seguito di un pignoramento mobiliare negativo.

L'INPS ha contestato la decisione della Corte d'Appello basando il suo ricorso su due principali motivi. Il primo motivo riguardava la presunta violazione di legge per l’erronea interpretazione degli articoli della legge n. 297/82 e del R.D. n. 267/42, sostenendo che non fosse sufficiente documentare un'esecuzione individuale infruttuosa per ottenere il pagamento del TFR. Il secondo motivo verteva sull'obbligo, secondo l’INPS, di provare che il datore di lavoro non fosse assoggettabile a procedure concorsuali.

La Corte di Cassazione, con il rigetto del ricorso, ha sottolineato che la non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore può essere accertata anche dal giudice del lavoro e non necessariamente dal tribunale fallimentare. Inoltre, ha ribadito che il verbale di pignoramento mobiliare negativo è sufficiente per dimostrare l'insolvenza del datore di lavoro.

Nel caso specifico, l'azienda era stata riconosciuta non assoggettabile a fallimento dalla Corte d’Appello di Salerno, una decisione che l'INPS non ha contestato nella sua validità, ma nella competenza del giudice che l'aveva assunta. La Cassazione ha quindi confermato la legittimità dell'accertamento fatto dalla Corte d’Appello e ha ritenuto infondata la censura mossa dall'INPS.

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha concluso che l'azione del lavoratore fosse tempestiva e accoglibile nel merito, con la conseguente conferma del diritto al pagamento del TFR tramite il Fondo di Garanzia. La decisione ribadisce l'importanza della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro e stabilisce un precedente significativo per future controversie simili.