L’INAIL, con la circolare 24/03/2011 n.22, ha ricordato che in tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture l’azienda deve sempre essere in possesso del DURC anche se vale il criterio dello scostamento non grave.
Quest’ultimo in particolare prevede che la posizione dell’azienda si intende regolare anche se sono state commesse omissioni contributive in misura non superiore al 5% oppure se superiori a detta percentuale comunque fino ad un massimo di 100 euro.
In merito alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, si ricorda che il Ministero del lavoro inizialmente con la circolare 5/2008 aveva ritenuto che il certificato di regolarità contributiva avesse validità mensile dato che i contributi a INPS e Casse edili vanno versati con cadenza mensile. Però successivamente l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, recependo gli orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che la validità del DURC deve essere trimestrale al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia. Interpretazione quest’ultima confermata anche dal Ministero del lavoro con la circolare 35/2010.
Infine conclude l’INAIL dal 28 marzo p.v. sarà disponibile sul sito internet la nuova sezione dedicata alla gestione delle richieste e del rilascio del DURC che tiene conto delle novità introdotte dal DPR 207/2010 in materia di applicazione della certificazione di regolarità contributiva nei contratti pubblici, in vigore dall’8 giugno p.v.