L’Inail, con la circolare prot. 1275 del 21 febbraio 2012, rifacendosi, integralmente, alla circolare 2/2012 del Ministero del Lavoro, ha delineato un quadro di sintesi in merito ad alcune novità introdotte dal DL 5/2012 (Decreto semplificazioni).
In particolare:
-    in materia di comunicazioni obbligatorie (art. 18), anche i c.d. lavoratori extra (assunti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni) sono soggetti agli obblighi di comunicazione preventiva generalmente previsti per i settori del turismo e dei pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di inoltrare una comunicazione semplificata da integrare entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro;
-    in materia di LUL (art. 19), il nuovo dispositivo normativo chiarisce le nozioni di "omessa registrazione" e di "infedele registrazione", legittimando l'orientamento già espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro nel Vademecum sul Libro Unico del Lavoro del 5.12.2008 e nell'interpello n. 47/2011. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, in caso di omessa registrazione (violazione di tipo omissivo, cioè i dati non sono stati registrati), bisogna far riferimento alle scritturazioni complessivamente omesse e non ad ogni singolo dato del quale manchi la registrazione. Andrà, quindi, applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei lavoratori interessati a prescindere dal numero delle omissioni contenute nel Libro unico. In caso di infedele registrazione (violazione di tipo commissivo, cioè i dati sono registrati in modo non corrispondente al vero), l'illecito si configura ogni qualvolta i dati riportati sul LUL siano qualitativamente o quantitativamente diversi da quella che è stata l'effettiva prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione erogata;
-    per ciò che concerne la responsabilità solidale sugli appalti (art. 21), il DL 5/2012 riscrive il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, in tema di responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore e, a differenza della vecchia formulazione normativa, chiarisce espressamente che tale responsabilità, oltre che ai contributi previdenziali, è estesa anche ai premi assicurativi, compresi, dunque, quelli INAIL. L'art. 21 chiarisce, altresì, che i trattamenti retributivi, che il responsabile in solido è chiamato a corrispondere, comprendono anche le "quote di trattamento di fine rapporto".