Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in relazione al DL 5/2012 (Decreto semplificazioni).
Si segnalano, innanzi tutto, le modifiche, introdotte dall’art. 15, al comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001, secondo le quali alla ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza delle DTL.
Rimane, invece, attribuita alla competenza delle Direzioni Territoriali del lavoro l’istruttoria e l’emanazione del provvedimento di interdizione legata a condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Tali modifiche trovano applicazione a decorrere dall’1.4.2012.
In materia di collocamento obbligatorio, il decreto 5/2012 ha abrogato la parte dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 368/2001 in cui si prevedeva la possibilità di comunicare ai Servizi competenti i cd. lavoratori extra del settore turistico e pubblici esercizi entro 5 giorni dall’assunzione. In forza dell’abrogazione in commento, anche i lavoratori extra sono soggetti agli obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori turismo e dei pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di effettuare una comunicazione – pur sempre preventiva – dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da completare entro i successivi 3 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Infine, si rileva come il Legislatore abbia chiarito l’ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
In particolare, nella nuova formulazione normativa (art. 21 del DL 5/2012), si evince che la solidarietà, quanto al profilo retributivo, comprende le quote di TFR, in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con ciò eliminando ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dell’appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, abbia maturato diritto al trattamento.
Un’ulteriore precisazione esclude, invece, espressamente, dall’ambito della responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”, con ciò introducendo una vera e propria novità rispetto a quanto sostenuto dallo stesso Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 3/2010, che riteneva sussistere la solidarietà per tali, sanzioni in quanto aventi natura risarcitoria.