Se il Consiglio di Amministrazione o la sede territoriale dell'INAIL non si pronunciano sulle istanze rispettivamente entro 180 e 120 giorni dalla presentazione, i ricorsi all'INAIL si intendono respinti.
E' questa una delle principali novità contenute nel DPR 14/05/2001 n.314 (in G.U. n. 179 del 3/08/2001) che semplifica il procedimento per i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL - Il datore di lavoro può ricorrere al CDA dell'INAIL contro i provvedimenti emanati dall'Istituto assicurativo relativi all'applicazione delle tariffe dei premi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli relativi alla classificazione dei datori di lavoro (ex art.2, c.2, DLgs 38/2000).
Il ricorso, contenente specifiche censure e puntuali elementi di contestazione, deve essere presentato tramite la direzione regionale dell'INAIL territorialmente competente entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli atti impugnati mediante:
- consegna diretta (è necessario in questo caso farsi rilasciare la ricevuta dall'INAIL)
- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (la data di spedizione vale come data di presentazione);
- notifica (ex artt. 137 e ss. cpc);
- per via telematica (non appena l'INAIL avrà stabilito le relative modalità).
Il CDA dell'INAIL ha tempo 180 giorni per pronunciarsi sul ricorso. Se trascorso detto termine non viene comunicata al ricorrente alcuna decisione, il ricorso deve intendersi respinto. Non è ammesso il ricorso in sede gerarchico amministrativa.
Ricorsi alle sedi territoriali INAIL - Il ricorso alla sede territoriale competente dell'INAIL contro provvedimenti emessi dalla stessa sede deve avere per oggetto:
- le oscillazioni del tasso medio di tariffa di prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro (limitatamente al primo biennio di attività) e per andamento infortunistico;
- le oscillazioni del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.
Il ricorso presentato direttamente alla sede territoriale competente dell'INAIL avviene con le stesse modalità sopra descritte.
La sede INAIL deve pronunciarsi sul ricorso entro 120 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il silenzio dell'organo competente equivale a rifiuto dell'istanza. Anche in questo caso la pronuncia (o il silenzio) dell'ente deve intendersi definitivo e pertanto non impugnabile.
I benefici ex DPR 1124/65 - Il datore di lavoro che presenta ricorso contro i provvedimenti dell'INAIL può usufruire del beneficio consistente nel versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per l'eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione (art. 45, c.2, DPR 1124/65).
Sospensione - Il procedimento per la presentazione dei ricorsi viene sospeso nel caso in cui la loro decisione dipende dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti davanti all'autorità giudiziaria ed aventi per oggetto azioni di rivalsa.
La sospensione può essere disposta d'ufficio dall'organo competente oppure su richiesta di parte, con provvedimento motivato che deve essere comunicato alla parte ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La sospensione perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.
Durante il periodo di sospensione il ricorrente può usufruire del beneficio contributivo di cui sopra.