L’INPS, con la circolare 06/06/2018 n. 80, ha reso noto che l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento protocollo n. 95624 del 10 maggio 2018, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,01% in ragione annuale.

Come si ricorderà l’art. 30 del DPR 602/1973 dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Detta misura è stata fissata al 3,50% in ragione annuale con effetto dal 15 maggio 2017 e al 3,01% in ragione annuale a decorre dal 15 maggio 2018.

 In ragione del predetto provvedimento è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388 del 2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018.