Promemoria per la scadenza di redazione della relazione annuale consulente merci pericolose ADR

 

Cosa tratta?

Il trasporto di merci pericolose su strada (ADR - Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) viene normato dall’accordo ADR per il trasporto di merci pericolose su strada, si tratta di un complesso di disposizioni tecniche e indicazioni sottoscritte e recepite in quasi tutta l’UE e a livello internazionale, che regolano il trasporto di merci pericolose su strada. I paesi che sottoscrivono l’ADR devono recepirlo all’interno della propria normativa interna.

In Italia oltre a questo, chi si occupa di ADR, deve osservare anche il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, proprio questo stabilisce, all’articolo 11, l’obbligo di redazione, da parte del consulente ADR della relazione annuale.

La figura del “Consulente della sicurezza per il trasporto di merci pericolose”, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure, deve redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

La relazione ha cadenza annuale e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose. Il consulente consegna la relazione al legale rappresentante dell'impresa e deve essere conservata per 5 anni.

 

Quando entra in vigore?

La scadenza ricorre annualmente, ogni ultimo del mese di febbraio, in questo caso 29 febbraio 2024.

 

Indicazioni operative

Il decreto Legislativo 35/2010, con l’articolo 12, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata osservanza delle disposizioni normative, in particolare:

  • “Il consulente che non redige le relazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.”
  • “Il consulente che non ottempera agli obblighi relativi alla trasmissione delle relazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.”