Scade oggi l'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR
A cura della redazione
Ricordiamo che è in scadenza la prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
In particolare la nuova disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto è stata modificata, a partire dal 1° gennaio 2001, dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 47/2000.
Con la norma si è disposta la tassazione a mezzo imposta sostitutiva delle rivalutazioni del Tfr pari all'11% da versare in due rate entro il 16 dicembre dell'anno in corso (acconto) ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo (saldo).
Pertanto ora i sostituti d'imposta sono chiamati al versamento dell'acconto sulla base di uno dei seguenti criteri:
- l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto delle rivalutazioni sui TFr erogati nel corso dell'anno;
- l'acconto è determinato presuntivamente con riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nel corso dell'anno di pagamento.
Il versamento è da effettuare a mezzo F24 con il codice 1712 (1713 per il saldo di febbraio); è però possibile portare in compensazione il credito d'imposta sui Tfr di cui all'art. 3, comma 213, della legge 662/96, che le imprese hanno accantonato nel bilancio a seguito del prelievo straordinario effettuato nel 1997 e nel 1998.
Il credito può essere utilizzato fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta con il codice tributo "1250".