I sostituti d'imposta sono tenuti ad effettuare il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la riforma adottata dal D.lgs. 47/2000 (con modifiche apportate dal D.lgs. 168/2001) è previsto che sui redditi come sopra individuati si debba applicare un'imposta sostitutiva pari all'11%. L'imposta deve essere versata in acconto entro il giorno 16 dicembre in misura pari al 90% delle rivalutazioni dell'anno precedente e a saldo entro il giorno 16 febbraio 2003 sulla base della rivalutazione dell'anno di riferimento; in alternativa l'acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. E' inoltre previsto che l'imposta si debba versare a mezzo delega modello F24 e che a questi fini sia utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 3, c. 213, L. 662/1996. Con circolare 50/2002 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i sostituti d'imposta costituiti nell'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto possono versare direttamente il saldo dell'imposta sostitutiva entro il 16 febbraio dell'anno successivo. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con risoluzione n. 87/2001 e sono i seguenti: - 1712 per il versamento di acconto dell'imposta sostitutiva; - 1713 per il versamento del saldo.