Sanzioni tributarie, meno rigida l'applicazione
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013, ha stabilito che, in tema di sanzioni tributarie, il contribuente (cittadino o azienda) deve essere sottoposto a quelle più favorevoli anche se entrate in vigore con una norma emanata successivamente all’accertamento, in base al principio del favor rei.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.
Tale principio trova applicazione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che vi sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.
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