L’INL, con la nota n. 2594 del 14 marzo 2019, in relazione alla maggiorazione delle sanzioni ex art. 1, c. 445, lett. e, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), ha chiarito che non si configura la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.

Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In questo caso, gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” (c.d. fondanti) sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019.

Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, si precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti.