Il Ministero del lavoro con le lettere circolari 1168/2003 e 1189/2003 è diretto a fornire in forma unitaria per l'intero territorio nazionale le modalità operative in ordine alla redazione all'impugnazione e alla rateizzazione delle cartelle di pagamento formate dai concessionari per la riscossione sulla base dei ruoli predisposti dagli uffici legali delle DPL relative alle sanzioni amministrative che seguono alle visite effettuate dagli ispettori del lavoro non conciliate nemmeno a seguito dell'ordinanza ingiunzione. Relativamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento è previsto che se viene contestata la mancata o non rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione ci la cartella si riferisce il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica al tribunale competente per territorio. Nel caso in cui si intendano eccepire irregolarità o nullità attinenti la formazione dei ruoli o delle cartelle di pagamento, della procedura di esecuzione o degli atti esecutivi, trattandosi di sanzioni amministrative, il ricorso va presentato al tribunale competente per territorio. Infine precisa il Ministero del lavoro che nei casi di temporanea ed obiettiva difficoltà, i datori di lavoro possono presentare alla CPL apposita richiesta di rateazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.