L’INL, con la nota 17/01/2020 n. 422, rispondendo ad un quesito, ha evidenziato che il regime sanzionatorio di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 276/2003, previsto in caso di somministrazione o appalto illecito, trova applicazione solo nei confronti dei soggetti privati.

Secondo la nota nei confronti delle pubbliche amministrazioni trova applicazione solo la sanzione per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla viene previsto dalle disposizioni di legge in relazione alla fattispecie dell’illecito utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.

Ne consegue che in assenza di espressa previsione normativa, il regime sanzionatorio nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, resta limitato al solo soggetto/pseudo appaltatore privato.

Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.

L’INL infine conclude ribadendo quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 15432/2014) secondo cui nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trova applicazione neppure la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Ciò non significa che i lavoratori dipendenti di imprese affidatarie di pubblici appalti non abbiano diritto ad essere tutelati. Infatti in caso di inadempimenti addebitabili all’appaltatore, il lavoratore potrà sempre avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e di quella contenuta nel codice degli appalti.