Sanzione di 280 euro per chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi diversi dall’abitazione
A cura della redazione
La Guardia di finanza ha redatto un prontuario datato 19/10/2020 con il quale ha elencato le sanzioni applicabili a coloro che violano le disposizioni contenute negli ultimi due DPCM (13 e 18 ottobre 2020) al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
La sanzione base pari a 280 euro (560 euro in caso di recidiva) trova applicazione tra l’altro per chi viola l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di non indossarla nei luoghi al chiuso diversi dall’abitazione, così come a coloro che non osservano il distanziamento sociale minimo di un metro.
Scatta invece la sanzione penale (art. 452 c.p.) per chi, con infezione respiratoria a ssociata a temperatura corporea maggiore di 37,5 gradi, non ottempera all’obbligo di rimanere a casa.
La sanzione di 280 ore si applica anche a chi viola il divieto di svolgere le attività convegnistiche e congressuali in presenza (restano invece salvi quelli effettuati a distanza).
L’elenco delle sanzioni si rivolge anche alle attività commerciali. Non osservare gli orari di chiusura oppure non dilazionare gli ingressi comporta la sanzione di 280 euro a cui si può associare la chiusura provvisoria fino a 5 giorni.
Infine sono previste sanzioni per coloro che fanno ingresso in Italia senza osservare le prescrizioni.
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