Sanatoria extraUE: ancora possibile inviare la domanda
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 4/12/2012 n.7529, ha precisato che i datori di lavoro che dopo aver effettuato il versamento con F24 del contributo forfettario di 1.000 euro per accedere alla sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari ex art.5 del Dlgs 109/2012, non hanno presentato la relativa istanza, potranno ancora inoltrarla telematicamente nel periodo compreso tra le ore 8.00 del 10/12/2012 e il 31/01/2013.
Infatti, precisa il Ministero, il pagamento del contributo forfettario può essere considerato come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alal regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario.
Non sarà necessario effettuare la registrazione preventiva sul sito del Ministero dell’interno, dato che le credenziali di accesso al sistema coincideranno con le seguenti: per la mail, il codice fiscale o la partita Iva del datore di lavoro indicata sul mod. F24, mentre per la password, il numero di documento identificativo del datore di lavoro (sempre coincidente con quello indicato sul modello di versamento).
L’inoltro avverrà sempre utilizzando i modelli EM-DOM per regolarizzare il lavoro domestico, ed il mod. EM-SUB per quello subordinato.
La nota ministeriale inoltre precisa che i predetti datori di lavoro dovranno comunque completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno e contestualmente effettuando la comunicazione obbligatoria di assunzione ex DM 29/08/2012.
Solo dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno sarà possibile un eventuale licenziamento del lavoratore straniero.
Infatti un recesso anticipato è consentito soltanto in presenza di cause di forza maggiore, come ad esempio il decesso della persona da assistere in caso di badanti oppure di cessazione dell’attività aziendale. Quando si verificano queste ipotesi è possibile il subentro di un componente il nucleo familiare del defunto o dell’azienda subentrante, anche modificando il rapporto di lavoro (ad esempio passando da domestico a lavoro subordinato in azienda). In ogni caso sarà necessario darne comunicazione allo Sportello Unico per l’immigrazione e all’INPS. Se il subentro non è possibile lo straniero avrà diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Se invece il rapporto di lavoro si interrompe per motivi diversi da quelli sopra esposti, il datore di lavoro che ha presentato istanza di emersione dovrà comunque presentarsi insieme al lavoratore presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per formalizzare la rinuncia, specificandone i motivi, sottoscrivendo in ogni caso il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Dovranno anche essere versati i contributi per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro (che non può essere inferiore a 6 mesi).
Se si presenta alla convocazione solo il datore di lavoro verranno comunque archiviati i procedimenti penali e amministrativi eventualmente sospesi.
Il Ministero precisa che fino a che la procedura di emersione non si è conclusa (quindi fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno) il lavoratore straniero non può essere assunto da altri datori di lavoro.
Infine se il datore di lavoro vuole disconoscere l’istanza presentata, perché ad esempio presentata illecitamente utilizzando i suoi dati anagrafici, deve effettuare denuncia di furto di identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla successivamente allo Sportello Unico per l’immigrazione che provvederà a chiudere la pratica.
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