Il Ministero dell’interno, sul proprio sito internet il 21/09/2012, ha pubblicato le risposte alle principali FAQ ricevute in merito all’emersione dal lavoro irregolare dei lavoratori extracomunitari, precisando che il passaporto munito del timbro d’ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, è un documento utile ad attestare la presenza del lavoratore sul territorio italiano alla data del 31/12/2011.
Gli altri documenti che soddisfano la predetta finalità, che ricordiamo rappresenta un requisito fondamentale per poter accedere alla sanatoria prevista dal DLgs 109/2012, sono: i documenti provenienti dalle forze di polizia, il provvedimento di espulsione, la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica ed il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore straniero da regolarizzare.
Tra le altre precisazioni ministeriali si segnalano le seguenti.
L’emersione del lavoro domestico può essere richiesta oltre che dalle persone fisiche anche da: comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili e comunità focolari.
Nelle more della definizione del procedimento di emersione non è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro a quello che ha originariamente presentato la domanda e che ha licenziato il lavoratore. E’ invece possibile il subentro in caso di morte del datore di lavoro oppure in caso di forza maggiore, come ad esempio nel caso di sopravvenuto ricovero del badato per aggravamento dello stato di salute. Invece in caso di lavoro subordinato il subentro è possibile quando ricorre il fallimento della ditta che ha presentato la domanda di emersione.
La convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno verrà inviata non solo al datore di lavoro, ma anche al lavoratore da regolarizzare.
Infine se il datore di lavoro è impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione, vi possono provvedere il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale, autocertificando l’esistenza degli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato. Altrimenti è necessario far ricorso ad un’apposita delega notarile.